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Legge 5 agosto 1988, n. 346 · Legge 5 agosto 1988, n. 346 — Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata

Legge 5 agosto 1988, n. 346 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. In sede di ripartizione delle disponibilita' del "Fondo speciale per la ricerca applicata" ai sensi dell' articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da 8 a 12 della citata legge n. 46 del 1982 .

2. Sino alla data del 31 dicembre 1988 le somme del "Fondo speciale per la ricerca applicata" riservate al Mezzogiorno e non utilizzate dagli operatori meridionali continuano ad affluire con vincolo di destinazione alle disponibilita' complessive del Fondo. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del suindicato D.Lgs. e' abrogato il presente articolo.