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Legge 5 agosto 1988, n. 339 · Legge 5 agosto 1988, n. 339 — Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, concernente norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza

Legge 5 agosto 1988, n. 339 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.