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Legge 5 agosto 1988, n. 330 · Legge 5 agosto 1988, n. 330 — Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 71

In KraftAmtlicher Text

1. Quando nelle leggi vigenti e' prescritta la cattura obbligatoria, si applica la disciplina dell' articolo 254 del codice di procedura penale .

2. Quando per la determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali e' previsto il mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura facoltativo, deve aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente negli articoli 254 e 253 del codice di procedura penale , nonche' a quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedono la cattura obbligatoria o quella facoltativa.

3. Quando nelle leggi vigenti e' menzionato l'ordine di cattura, la menzione deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine di arresto previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di procedura penale .