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Legge 5 agosto 1988, n. 330 · Legge 5 agosto 1988, n. 330 — Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. Il quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida e' trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non e' da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore puo' anche modificare le disposizioni relative alla liberta' personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza dal giudice del dibattimento o non sia pronunciata sentenza di condanna".

Nota all'art. 7: L'intero testo vigente dell' art. 246 del codice di procedura penale , comprensivo della modifica recata dal presente articolo, e' riportato nella nota all'art. 6.