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Legge 5 agosto 1988, n. 330 · Legge 5 agosto 1988, n. 330 — Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 53

In KraftAmtlicher Text

1. Il terzo comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente".

Nota all'art. 53: Il testo vigente dell' art. 304-ter del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 304-ter (Avviso ai difensori). - Il giudice prima di procedere ad alcuno degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere, avverte a cura del cancelliere, a pena di nullita', il pubblico ministero e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per le operazioni, assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore. Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il giudice procede senza il loro intervento. Per le ispezioni giudiziali e per le perquisizioni personali e domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti private possono farsi assistere in tali atti dal difensore o da altra persona di fiducia, ove presente. Nei casi di assoluta urgenza, il giudice puo' procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullita', indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E' salva in ogni caso la facolta' del difensore di intervenire o di altra persona di fiducia di assistere".