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Legge 5 agosto 1988, n. 330 · Legge 5 agosto 1988, n. 330 — Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 48

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 288 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 288. - (Condizione per la liberazione). - L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non puo' essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalita' prevedute dagli articoli precedenti".