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Legge 5 agosto 1988, n. 330 · Legge 5 agosto 1988, n. 330 — Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 45

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 285 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 285. - (Decisione sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori - Verbale di ricezione). - Il giudice decide con ordinanza sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori. La cauzione o la malleveria e' ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a cio' particolarmente designato nella ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneita' della cauzione o dei fideiussori. Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni".