Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 37
1. L' articolo 277 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 277. - (Rimessione in liberta'). - In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in liberta'".
Verweist auf
- Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 277