Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 30
1. L' articolo 269 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 269. - (Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore). - Durante l'istruzione formale il giudice istruttore ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato quando vengono a mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura".
Verweist auf
- Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 269