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Legge 5 agosto 1988, n. 330 · Legge 5 agosto 1988, n. 330 — Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della liberta' personale nel processo penale

Legge 5 agosto 1988, n. 330 Art. 28

In KraftAmtlicher Text

1. Al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale le parole: "un mandato o un ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "un ordine di arresto o un mandato di cattura".

Nota all'art. 28: Il testo vigente del secondo comma dell'art. 267 del codice di procedura penale , recante limitazioni di tempo per la esecuzione dei mandati, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Se peraltro si deve eseguire un ordine di arresto o un mandato di cattura o di arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto o in parte il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte".