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Legge 19 luglio 1988, n. 278 · Legge 19 luglio 1988, n. 278 — Ulteriori interventi per l'adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino

Legge 19 luglio 1988, n. 278 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere, per gli anni 1988-1989-1990, un premio alle imprese di pesca che ritirano definitivamente le loro navi dall'attivita'.

2. L'ammontare del premio per il ritiro definitivo e' determinato sulla base della tabella allegato V al regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunita' economica europea, commisurando il premio in lire italiane al cambio ECU/lire nella misura determinata annualmente dalla Comunita' economica europea.

3. Il premio per il ritiro definitivo e' concesso secondo i criteri di cui al comma 2 anche alle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 12 metri.

4. Le navi beneficiarie del premio di ritiro definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo, oltre gli stretti e nelle acque comunitarie, ne' possono usufruire dei contributi previsti per le societa' miste internazionali di pesca.