Legge 8 luglio 1988, n. 294 Art. 3
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'INMARSAT per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto. 2. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dall'INMARSAT nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.