Legge 4 luglio 1988, n. 277 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 dalla Conferenza dei plenipotenziari, nonche' le due risoluzioni finali adottate in pari data.