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Legge 27 giugno 1988, n. 242 · Legge 27 giugno 1988, n. 242 — Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale

Legge 27 giugno 1988, n. 242 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

1. Al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e sostituito dall' articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 , le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Nota all'art. 10: Il testo vigente del secondo comma dell'art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), e' il seguente: "I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non sueriore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale e' compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero".