Legge 22 giugno 1988, n. 221 Art. 4
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 146.712 milioni annui, si provvede:
a) relativamente a lire 142.821 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 87.000 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1508 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 4.238 milioni mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; quanto a lire 50.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a lire 1.583 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale ";
b) relativamente a lire 3.891 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, quanto a lire 2.300 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'articolo 111 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1988 e corrispondenti articoli per gli anni successivi e, quanto a lire 1.591 milioni, mediante prelievo dal fondo dei sopravanzi per gli anni medesimi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.