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Legge 17 maggio 1988, n. 172 · Legge 17 maggio 1988, n. 172 — Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Legge 17 maggio 1988, n. 172 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale .

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Nota all' art. 4 : Gli articoli 366 e 372 del codice penale prevedono quanto segue: "Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque nominato dall'utorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione". "Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".