Legge 9 maggio 1988, n. 167 Art. 2
1. La conversione in lire degli importi di cui all'articolo 1 espressi in ECU sara' fatta in conformita' alla decisione del Consiglio dei governatori dell'11 giugno 1985, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.