Legge 9 maggio 1988, n. 166 Art. 2
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 23.000 milioni, di cui lire 5.750 milioni per il 1987, lire 11.500 milioni per il 1988 e lire 5.750 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali" e per il 1988 e per il 1989 utilizzando il medesimo accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per il 1988.
2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.