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Legge 29 aprile 1988, n. 134 · Legge 29 aprile 1988, n. 134 — Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985

Legge 29 aprile 1988, n. 134 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1988 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali". 2. All'eventuale maggiore onere derivante da sfavorevoli variazioni del cambio lire-dollari si provvede, considerata la natura della spesa, mediante corrispondente prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.