Legge 25 marzo 1988, n. 102 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di note medesimo.
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto nello scambio di note medesimo.