Legge 23 marzo 1988, n. 94 Art. 4
1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.
2. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.