Legge 16 marzo 1988, n. 90 Art. 1
1. E' autorizzata la concessione all'UNESCO di un contributo straordinario di lire 72 milioni per l'anno 1988 e di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per le spese di funzionamento del suo Ufficio con sede a Venezia.