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Legge 16 marzo 1988, n. 81 · Legge 16 marzo 1988, n. 81 — Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari

Legge 16 marzo 1988, n. 81 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Per l'attivita' lavorativa di cui all' articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , i datori di lavoro che abbiano provveduto o provvedano alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari sono tenuti anche al pagamento, secondo le disposizioni di cui al predetto comma 8, delle quote di contribuzione previdenziale e assistenziale relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione contro la tubercolosi, al trattamento economico di malattia e maternita'.

2. Il termine di cui all' articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 , e' differito al 31 dicembre 1988.

Nota all'art. 4: Per il testo dell' art. 16 della legge n. 943/1986 si veda la precedente nota all'art. 1.