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Legge 19 novembre 1987, n. 476 · Legge 19 novembre 1987, n. 476 — Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche

Legge 19 novembre 1987, n. 476 Art. 1Finalita'

TITOLO I ENTI E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105)) .

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2018, N. 105)) .

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.