Legge 16 aprile 1987, n. 183 Art. 21Misure di intervento finanziario
TITOLO IV NORME FINALI
1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5.