Legge 13 aprile 1987, n. 149 Art. 1null
All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il Ministro dell'interno riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi in materia di prevenzione incendi. La relazione comprende anche il numero delle istanze presentate, i nulla osta e i certificati di prevenzione incendi rilasciati, nonche' il numero delle inadempienze accertate dai comandi dei vigili del fuoco". All'articolo 2, al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente capoverso: "Entro lo stesso termine e' consentita l'integrazione dell'istanza per provvedere alla sanatoria di errori materiali ed omissioni". L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 , sono sostituiti dal seguente: "I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406 , sono validi fino al 30 giugno 1991"". All'articolo 5: dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita', gli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti locali interessati"; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Per i fini di cui al comma 1, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti indicati al medesimo comma mutui aggiuntivi finalizzati alla dotazione di strutture antincendio fino ad un importo di lire 150 miliardi per il 1987 e lire 150 miliardi per il 1988. 2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis per il rimborso di capitale e interessi, stimati in lire 16 miliardi per il 1988 e lire 32 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate"". 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZE: Il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 maggio 1987.
Verweist auf
- Legge 13 aprile 1987, n. 149 Art. 3