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Legge 16 marzo 1987, n. 123 · Legge 16 marzo 1987, n. 123 — Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria

Legge 16 marzo 1987, n. 123 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

1. L'Amministrazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha facolta' di assumere anche i candidati dichiarati idonei in concorsi che risultino definiti con la nomina dei vincitori da non oltre i due anni antecedenti la data del 28 aprile 1984 di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 .

Nota all' art. 9: Il D.P.R. n. 91/1984 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".