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Legge 16 marzo 1987, n. 123 · Legge 16 marzo 1987, n. 123 — Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria

Legge 16 marzo 1987, n. 123 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

1. Il personale stagionale assunto, ai sensi dell' articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265 , nell'anno di entrata in vigore della presente legge, nonche' nei cinque anni immediatamente precedenti, per la lavorazione, del tabacco in foglia o per lavori delle saline, e' inquadrato, con le modalita' e nei limiti stabiliti dai commi successivi, nei ruoli del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposite graduatorie da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono definiti i criteri per la formazione delle graduatorie medesime. Tali criteri devono tenere conto dell'eta', dello stato di famiglia e dei periodi lavorativi complessivamente prestati come stagionali negli anni indicati al comma 1, nonche' prevedere detrazioni di punteggio per i titolari di pensione di vecchiaia (V.O.) o di invalidita' (I.O.).

3. L'inquadramento e' attuato mediante nomina in prova nella qualifica funzionale e profilo professionale che competono in relazione all'attivita' lavorativa svolta dagli interessati nell'ultimo periodo di occupazione in uno degli organi delle seguenti direzioni compartimentali o saline, per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

a) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni (agenzia locale): posti n. 7;

b) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona (agenzia di Carpane'): posti n. 4;

c) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma (agenzia di Pontecorvo): posti n. 3;

d) direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce: agenzie di Capo di Leuca (Lucugnano) e di Lecce (Spongano); magazzini di Galatina e Maglie: posti n. 236;

e) salina di Margherita di Savoia: posti n. 8;

f) salina di Cagliari (reparto Carloforte): posti n. 1.

4. Nell'ambito della direzione compartimentale di Lecce, i posti destinati all'inquadramento sono attribuiti nell'arco di 3 anni, nella misura di 83 per ognuno dei primi due anni e di 70 per il terzo anno, aumentati, in ciascuno degli anni sopra considerati, dei posti conseguenti a vacanze per cessazioni di servizio determinatesi, presso gli organi della citata direzione, nel profilo di agente qualificato di produzione.

5. In ciascuno degli anni interessati, nella predetta sede di Lecce, i posti non attribuiti per inquadramento sono utilizzati con l'assunzione, come stagionali, a turno di nominativi compresi nella prevista graduatoria, con l'osservanza della modalita' stabilite dall' articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265 .

6. Dopo completati gli inquadramenti di cui alla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non puo' piu' procedere ad assunzioni di manodopera stagionale ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 265 del 1955 .

Nota all'art. 14: Il testo dell' art. 2 della legge n. 265/1955 (Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) e' il seguente: "Art. 2. - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonche' per i lavori stagionali delle saline. Il personale assunto in base al precedente comma puo' essere mantenuto in servizio per un periodo, non eccedente, di regola, i centottanta giorni. Tuttavia, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, puo' essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo che in nessun caso puo' superare i novanta giorni. All'anzidetto personale e' attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della categoria nella quale sono inquadrati, per le corrispondenti mansioni, gli operai di ruolo".