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Legge 16 marzo 1987, n. 123 · Legge 16 marzo 1987, n. 123 — Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria

Legge 16 marzo 1987, n. 123 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

1. In conformita' a quanto previsto per il personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa dalle direzioni provinciali del Tesoro, il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi al personale dell'Amministrazione ha inizio il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce; il giorno 17 dicembre ha inizio il pagamento dello stipendio relativo allo stesso mese, nonche' della tredicesima mensilita'.

2. Qualora i giorni di inizio dei pagamenti, di cui al comma 1, siano festivi o non lavorativi, l'inizio del pagamento dei relativi emolumenti e' anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.