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Legge 16 marzo 1987, n. 123 · Legge 16 marzo 1987, n. 123 — Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per l'Amministrazione finanziaria

Legge 16 marzo 1987, n. 123 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.

2. Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato la anzianita' di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

3. Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.