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Legge 16 marzo 1987, n. 118 · Legge 16 marzo 1987, n. 118 — Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene

Legge 16 marzo 1987, n. 118 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

1. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:

a) formula proposte e pareri in ordine alle attivita' didattiche;

b) esamina ed approva i piani di studio;

c) delibera sullo svolgimento di eventuali attivita' didattiche integrative affidandole a docenti od esperti;

d) collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' didattiche e di scavo.

2. Il consiglio scientifico elabora lo statuto della Scuola, relativo alla organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nonche' alla erogazione delle borse di studio agli alunni. Lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, e' approvato con decreto del (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) e del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il consiglio scientifico e' convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.