Legge 16 marzo 1987, n. 118 Art. 6
1. Il consiglio di amministrazione e' convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualita' di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)) , dal Ministro per i beni culturali e ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri.
2. Per la validita' delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.