Legge 16 marzo 1987, n. 118 Art. 2
1. La Scuola persegue i seguenti fini:
a) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civilta' ellenica;
b) specializzazione di studiosi nei seguenti settori: 1) preistoria e protostoria egea; 2) archeologia e storia dell'arte greca e romana; 3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica e proto-bizantina; 4) epigrafia ed antichita' greche; 5) architettura antica.
c) perfezionamento di studiosi a fine scientifico ed a fine di preparazione a carriere presso amministrazioni pubbliche nei settori di cui alla lettera b);
d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civilta' ellenica.