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Legge 16 marzo 1987, n. 115 · Legge 16 marzo 1987, n. 115 — Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito

Legge 16 marzo 1987, n. 115 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per:

a) l'istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo parametri che tengano conto della densita' della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza e dell'incidenza della malattia diabetica nell'ambito regionale;

b) l'istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari ad uno per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessita' per le regioni a piu' alta popolazione. La direzione di tali servizi e' affidata a pediatri diabetologi;

c) l'istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico.

2. Criteri di uniformita' validi per tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia, anche in armonia con i suggerimenti dell'Organizzazione mondiale della sanita', sono stabiliti ai sensi dell' articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

3. I servizi di diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti:

a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;

b) prevenzione delle sue complicanze; e) terapia in situazioni di particolare necessita' clinica; d) consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture ove siano assistiti cittadini diabetici; e) consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di cittadini diabetici; f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico; g) collaborazione con le unita' sanitarie locali per tutti i problemi di politica sanitaria riguardanti il diabete.

Nota all'art. 5, comma 2: Per il testo dell' art. 5 della legge n. 833/1978 si veda la nota precedente.