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Legge 16 marzo 1987, n. 115 · Legge 16 marzo 1987, n. 115 — Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito

Legge 16 marzo 1987, n. 115 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.

2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:

a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica;

b) al miglioramento delle modalita' di cura dei cittadini diabetici;

c) alla prevenzione delle complicanze;

d) ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative;

e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;

f) a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;

g) a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;

h) a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.