Legge 6 marzo 1987, n. 74 Art. 18
1. Alla, legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 12-quater. - 1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge e' competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio".