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Legge 6 marzo 1987, n. 74 · Legge 6 marzo 1987, n. 74 — Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

Legge 6 marzo 1987, n. 74 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

1. Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 , e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 12-bis. - 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennita' viene a maturare dopo la sentenza. 2. Tale percentuale e' pari al quaranta per cento dell'indennita' totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio".