Legge 4 marzo 1987, n. 88 · Legge 4 marzo 1987, n. 88 — Provvedimenti a favore dei tubercolotici
Legge 4 marzo 1987, n. 88 Art. 9
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32 miliardi per il 1987, si fa fronte quanto a lire 22 miliardi con l'apposito accantonamento di parte corrente per il 1987 e quanto a lire 10 miliardi parzialmente utilizzando l'accantonamento del fondo globale di parte corrente "Norme per il personale tecnico e amministrativo delle universita'".