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Legge 3 marzo 1987, n. 69 · Legge 3 marzo 1987, n. 69 — Disposizioni per la difesa della Marina mercantile italiana

Legge 3 marzo 1987, n. 69 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere vigore la legge 4 marzo 1963, n. 388 , modificata dalla legge 8 aprile 1976, n. 215 . Resta tuttavia in vigore il regime delle autorizzazioni che sia stato gia' adottato ai sensi della menzionata normativa, fino a quando la situazione determinata dalle misure discriminatorie messe in atto dal Paese interessato non sia stata esaminata e ricondotta nell'ambito della disciplina di cui alla presente legge, ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

NOTE Nota all' art. 5, primo comma: La legge n. 388/1963 recava: "Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera".