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Legge 3 marzo 1987, n. 59 · Legge 3 marzo 1987, n. 59 — Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente

Legge 3 marzo 1987, n. 59 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi e 750 milioni per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per provvedere alla ristrutturazione ed all'ampliamento della sede e al potenziamento delle attrezzature del Servizio geologico nazionale.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Istituzione del Servizio geologico nazionale".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.