Legge 2 marzo 1987, n. 108 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.