Legge 25 febbraio 1987, n. 67 Art. 31Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica
1. E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro - Rubrica Provveditorato Generale dello Stato - per l'acquisto di mobili, di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
2. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello Stato.
Nota all' art. 31, comma 2: Per il R.D. n. 2440/1923 si veda la precedente nota all'art. 5, comma 7.