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Legge 25 febbraio 1987, n. 67 · Legge 25 febbraio 1987, n. 67 — Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Legge 25 febbraio 1987, n. 67 Art. 23Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

In KraftAmtlicher Text

1. La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non e' assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1453 , e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico o libro.

2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.

Nota all' art. 23, comma 1: La legge n. 1453/1935 reca: "costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento".