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Legge 18 febbraio 1987, n. 34 · Legge 18 febbraio 1987, n. 34 — Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo

Legge 18 febbraio 1987, n. 34 Art. 5Revoca

In KraftAmtlicher Text

1. La commutazione e le diminuzioni di pena applicate in base agli articoli 2 e 3 sono revocate se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o comunque tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione.

2. Alla revoca provvede in ogni stato e grado il giudice competente per il giudizio ovvero il giudice degli incidenti di esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale .

Nota all'art. 5, comma 2: Per il testo degli articoli 628 e seguenti del codice di procedura penale si veda la nota all'art. 3, comma 2.