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Legge 18 febbraio 1987, n. 34 · Legge 18 febbraio 1987, n. 34 — Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo

Legge 18 febbraio 1987, n. 34 Art. 1Condotte di dissociazione

In KraftAmtlicher Text

1. Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attivita' effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.