Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 16 febbraio 1987, n. 81 · Legge 16 febbraio 1987, n. 81 — Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

Legge 16 febbraio 1987, n. 81 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale , il Governo della Repubblica puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 8, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria.