Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 16 febbraio 1987, n. 81 · Legge 16 febbraio 1987, n. 81 — Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

Legge 16 febbraio 1987, n. 81 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Il Governo della Repubblica e' delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.