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Legge 16 febbraio 1987, n. 81 · Legge 16 febbraio 1987, n. 81 — Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

Legge 16 febbraio 1987, n. 81 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

1. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 7.

2. La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

4. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.