Legge 16 febbraio 1987, n. 81 Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale , secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale , secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.