Legge 13 febbraio 1987, n. 22 Art. 1
1. Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867 , concernente ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Per consentire, nell'interesse dello sviluppo tecnologico nazionale, la partecipazione dei soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , nonche' di quelli previsti dall'articolo 14, comma quinto, e di quelli operanti nel settore di cui all' articolo 18, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , ad iniziative di cooperazione internazionali e comunitarie nel settore della ricerca applicata con finalita' esclusivamente pacifiche, gia' approvate nelle sedi competenti, internazionali e comunitarie, sono estesi, a favore dei medesimi soggetti, gli interventi previsti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito delle attivita' indicate nel secondo comma, numero 1, dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 "; il comma 3 e' soppresso. All'articolo 2: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La scelta della forma e la misura del finanziamento a sostegno delle partecipazioni di cui all'articolo 1 sono disposte dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle motivazioni dell'approvazione del progetto nella competente sede e del parere, in relazione alla domanda di ammissione, di un'apposita commissione tecnico-consultiva nominata dal Ministro medesimo e composta da un suo rappresentante, da un rappresentante del Ministro degli affari esteri, da un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonche', di volta in volta, da tre esperti di elevata qualificazione professionale nella materia oggetto del progetto"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La commissione di cui al comma 1, acquisito il parere di competenza da parte dell'istituto mobiliare italiano (IMI), trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica una relazione che indica il giudizio globale di rispondenza e gli interventi di sostegno comunque assicurati alla parte italiana del progetto dagli altri strumenti di incentivazione pubblica della ricerca applicata, per la loro effettiva armonizzazione, nella forma e nell'entita', con quelli riservati, dalla CEE o dalle rispettive autorita' governative, ai partecipanti degli altri Paesi interessati allo stesso progetto"; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. In ogni caso i finanziamenti pubblici di sostegno comunque assicurati a favore di ciascun progetto non possono superare nel loro complesso, il livello di armonizzazione previsto dal comma 2"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica verifica l'andamento della partecipazione italiana all'iniziativa, riferendone annualmente al Parlamento".
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA: Il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 febbraio 1987.